Art. 3
In vigore dal 3 giu 1976
A decorrere dal 1 settembre 1975 al personale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che presti servizio in due turni giornalieri di lavoro presso opifici o stabilimenti, è corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione ad uno dei turni, un'indennità pari al 12 per cento della quota giornaliera dello stipendio o paga tabellare in godimento.
Al personale degli opifici e stabilimenti presso i quali è stata effettuata la sperimentazione dei doppi turni, l'indennità di cui al precedente comma sarà corrisposta, in relazione alle effettive prestazioni di lavoro rese durante detta sperimentazione, a decorrere dal 1 ottobre 1974.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-05-11;271#art-3