Art. 4
In vigore dal 29 feb 1976
L'art. 17 dello statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, è sostituito dal seguente:
"La sovvenzione è corrisposta agli iscritti o ai superstiti elencati nel precedente art. 14, su domanda degli interessati da presentarsi al consiglio di amministrazione della Cassa entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio o da quella del decesso dell'iscritto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 gennaio 1976
LEONE
MORO - VISENTINI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 48
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-03;12#art-4