Art. 3

In vigore dal 29 feb 1976
L'art. 15 dello statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, è sostituito dal seguente: "La sovvenzione, stabilita dal consiglio di amministrazione a norma del penultimo comma dell'art. 5 è corrisposta, nell'ambito di ciascuna carriera, in misura unica. Gli impiegati già iscritti alla Cassa, ai quali, all'atto della cessazione dal servizio, sia stata corrisposta la sovvenzione nella misura ridotta in dipendenza del loro stato civile, possono chiedere la corresponsione della differenza tra l'ammontare della somma riscossa e l'importo della sovvenzione all'epoca prevista nella misura intera. A tal fine gli interessati, purchè cessati dal servizio non oltre dieci anni prima dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno avanzare apposita richiesta scritta al consiglio di amministrazione della Cassa stessa entro il termine di decadenza di un anno dalla data suddetta".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-03;12#art-3

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