Art. 2
In vigore dal 29 feb 1976
All'art. 14, come sopra sostituito, dello statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, è aggiunto l'art. 14-bis:
"Quando la sovvenzione è dovuta ai superstiti indicati nel precedente articolo, gli aventi diritto devono produrre i seguenti documenti:
1) se si tratta del coniuge superstite:
il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato a norma dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che non esiste sentenza, passata in giudicato, di separazione personale addebitata al coniuge superstite medesimo o ad entrambi i coniugi e che non esistono figli nati da precedenti matrimoni o figli naturali riconosciuti dall'iscritto;
2) se si tratta di figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi, minorenni o permanentemente inabili al lavoro:
lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, nonché di quello di riconoscimento per i figli naturali e i documenti comprovanti l'inabilità al lavoro;
3) se si tratta di figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti o adottivi maggiorenni non coniugati già conviventi ed a carico del genitore defunto:
i documenti di stato civile di cui al precedente n. 2) e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che i richiedenti erano conviventi e a carico dell'iscritto deceduto:
4) se si tratta di figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali riconosciuti maggiorenni:
i documenti di stato civile di cui al precedente n. 2);
5) se si tratta dei genitori:
un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti di non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con l'iscritto deceduto;
6) se si tratta di fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purchè non coniugati:
un certificato dell'ufficio di stato civile e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovanti i vincoli di parentela degli aventi diritto e da cui risulti, altresì, che i medesimi erano conviventi ed a carico dell'iscritto deceduto nonché i documenti comprovanti la inabilità al lavoro;
7) se si tratta di persone designate dall'iscritto con disposizioni di ultima volontà a mente del n. 7) del precedente art. 14:
un estratto autentico delle disposizioni di ultima volontà;
8) se si tratta di fratelli o sorelle:
un certificato dell'ufficio di stato civile e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, ovvero una dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato (o dagli interessati) a norma dell' (della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovanti i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto.
Tutti i richiedenti compresi nei numeri da 2) a 7) del precedente art. 14 debbono comprovare con atto di notorietà o con dichiarazione resa e sottoscritta a norma dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che non esistono altri aventi diritto alla sovvenzione secondo l'ordine di precedenza stabilito nello stesso art. 14".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-03;12#art-2