Art. 1

In vigore dal 29 feb 1976
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, con il quale è stata attribuita la personalità giuridica alla "Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle intendenze di finanza" e con il quale è stato approvato il relativo statuto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, che ha sostituito lo statuto dell'ente, attribuendo al medesimo la nuova denominazione di "Cassa sovvenzioni per i personali dell'amministrazione finanziaria"; Visto l'art. 23 dello statuto suddetto; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: . L'art. 14 dello statuto annesso al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986, è sostituito dal seguente: "In caso di morte avvenuta in attività di servizio dell'iscritto, il diritto alla sovvenzione prevista nella misura di cui al successivo art. 15 sorge nel momento del decesso e spetta in ordine di precedenza: 1) al coniuge superstite, quando non esista sentenza passata in giudicato di separazione personale addebitata al coniuge medesimo o ad entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre al coniuge, anche figli naturali o nati da precedenti matrimoni, minorenni o permanentemente inabili al lavoro, a ciascuno di questi spetta una quota della sovvenzione pari al quoziente ottenuto dividendo la sovvenzione complessiva in parti uguali tra il coniuge e tutti i figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali dell'iscritto medesimo, purchè nelle predette condizioni di età o di stato; 2) ai figli minorenni o permanentemente inabili al lavoro, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali; 3) ai figli maggiorenni non coniugati, già conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, legittimi, legittimati, adottivi e naturali, in parti uguali; 4) ai figli maggiorenni legittimi, legittimati, naturali e adottivi, in parti uguali; 5) ai genitori, se entrambi viventi; al genitore superstite, se uno di essi è morto. Se i genitori sono separati legalmente, la sovvenzione è divisa fra essi in parti uguali; 6) ai fratelli ed alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, purchè non coniugati, in parti uguali; 7) alle persone esplicitamente a tal fine designate dall'iscritto con atto di ultima volontà o, in mancanza, ai fratelli ed alle sorelle, in parti uguali".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-01-03;12#art-1

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