Art. 8
In vigore dal 2 mar 1976
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 300 milioni in ragione di anno, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante corrispondente riduzione del cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1975
LEONE
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 50
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-30;854#art-8