Art. 4

In vigore dal 2 mar 1976
I sovrintendenti archivistici, ricevuti gli inventari di cui agli articoli 30, lettera c), e 38, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409, ne trasmettono copia al Ministero dell'interno ai fini dell'accertamento dell'esistenza di documenti non consultabili ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto stesso. Analoghe comunicazioni vengono effettuate nei casi previsti dagli articoli 33, 34, 35, 37, secondo terzo e quarto comma, 38 lettere e) ed f), 42, 43 e 45. I provvedimenti adottati dai sovrintendenti archivistici ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono comunicati al Ministero dell'interno al fine di accertare l'esistenza di documenti non ammessi alla libera consultabilità ai sensi degli articoli 21 e 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-30;854#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo