Art. 7
In vigore dal 2 mar 1976
Per quanto non contemplato dal presente decreto valgono, in quanto compatibili, le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-30;854#art-7