Art. 3

In vigore dal 22 mar 2001
Per i documenti prodotti dagli uffici delle amministrazioni dello Stato, l'accertamento della natura degli atti non liberamente consultabili è effettuato dalle commissioni di sorveglianza in occasione degli adempimenti di cui alla lettera d) dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Il provvedimento definitivo è adottato dal Ministro per l'interno, sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali. Le commissioni di sorveglianza previste dagli articoli 25 e 27 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono modificate nella loro composizione con l'aggiunta di un rappresentante dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Ministro per l'interno. Nei casi previsti dagli articoli 32, 33, 34, 39, 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il Ministero per i beni culturali ed ambientali e gli organi periferici da esso dipendenti provvedono a segnalare al Ministero dell'interno la presenza di documenti relativi agli ultimi 70 anni. La determinazione degli atti eventualmente non consultabili è effettuata dal Ministro per l'interno, sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GENNAIO 2001, N. 37. Per gli atti conservati negli archivi di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'individuazione dei documenti aventi carattere riservato ai sensi del primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è effettuata dal Ministro per l'interno, sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-30;854#art-3

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Art. 3 Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilita'. — Testo vigente | Portale Normativo