Titolo II
Art. 6
Determinazione del valore dell'opera
In vigore dal 5 ago 1975
Il pubblico ufficiale, cui è demandato di determinare il costo dell'opera, della costruzione o dell'impianto, quando per il rilascio degli atti amministrativi indicati nell'articolo precedente tale determinazione non è richiesta, provvede tenendo presenti i costi di opere similari o, in mancanza, avvalendosi delle tabelle di valutazione emesse periodicamente dalla Cassa sulla base delle quotazioni correnti di mercato.
Al momento del rilascio della licenza di abitabilità o di uso, qualora il costo dell'opera risulti maggiore rispetto a quanto dichiarato al momento del rilascio dell'atto amministrativo di cui al primo comma del precedente , è dovuta la differenza del contributo sulle opere ed il versamento effettuato dovrà risultare secondo le modalità di cui al quinto comma del predetto .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-30;301#art-6