Titolo I

Art. 1

Iscritti

In vigore dal 5 ago 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, sulla istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1961, n. 521, per l'approvazione del regolamento di attuazione della Cassa predetta; Vista la legge 11 novembre 1971, n. 1046, ed in particolare l' della medesima; Sentito il comitato nazionale dei delegati; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . Iscritti L'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è obbligatoria per tutti gli ingegneri ed architetti iscritti nei rispettivi albi professionali nei cui confronti non sussista, per legge, divieto di esercitare la libera professione e che non siano iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque di altra attività esercitata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-30;301#art-1

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