Titolo II

Art. 4

Modalità dei versamenti

In vigore dal 5 ago 1975
Il versamento del contributo individuale è effettuato dagli iscritti in quattro rate uguali, scadenti il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ciascun anno, mediante accreditamento a mezzo conto corrente postale, oppure direttamente ad una o più aziende di credito, di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o casse di risparmio, designate dalla Cassa, tra quelle indicate all', lettera b), della legge istitutiva. Coloro, che non effettuano il versamento diretto della prima o delle successive rate, sono iscritti nei ruoli ordinari ed il contributo annuale o quello residuo è riscosso a mezzo delle esattorie comunali con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte. Le esattorie verseranno alla Cassa gli importi iscritti nei ruoli per il tramite delle ricevitorie provinciali, con l'obbligo del non riscosso come riscosso. Il contributo riscosso a mezzo delle esattorie è gravato degli interessi legali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-30;301#art-4

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