Titolo III
Art. 7
Pensione di vecchiaia
In vigore dal 5 ago 1975
Il diritto alla pensione di vecchiaia si matura al primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno di età purchè l'iscritto possa far valere venti anni di anzianità contributiva.
Ove manchi questo ultimo requisito il diritto medesimo si acquista al momento del compimento del periodo minimo di anzianità contributiva.
Gli iscritti alla Cassa in data anteriore al presente regolamento conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di quindici anni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-05-30;301#art-7