Art. 6

In vigore dal 20 nov 1975
Nella prima applicazione del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato compie gli accertamenti indicati nel precedente entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, a condizione che sia trascorso il termine di cui al precedente . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 aprile 1975 LEONE MORO - DONAT-CATTIN - VISENTINI - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla corte dei conti, addì 29 ottobre 1975 Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 39
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-29;518#art-6

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