Art. 2

In vigore dal 20 nov 1975
Il primo degli accertamenti di cui al precedente viene effettuato dopo cinque anni dal collaudo iniziale dello stabilimento effettuato ai sensi dell'articolo 41 del regolamento approvato col regio decreto 29 luglio 1934, n. 1303, salvo che esigenze speciali non richiedano di anticipare l'accertamento stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-29;518#art-2

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