Art. 4
In vigore dal 20 nov 1975
Compiuti gli accertamenti prescritti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alle imprese concessionarie le risultanze degli accertamenti stessi e le valutazioni conseguenti, assegnando un termine di due mesi per la presentazione di eventuali osservazioni corredate di documentazione tecnica.
Esaminate tali osservazioni, anche ai fini di ulteriori accertamenti se necessari, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero delle finanze, può imporre alle imprese concessionarie, oltre che il ripristino della efficienza iniziale degli impianti e dei processi lavorativi, l'adozione di aggiornamenti tecnologici con riferimento a quelli già realizzati sul piano operativo dall'industria petrolifera anche estera, al fine di assicurare un miglioramento produttivo ed una riduzione dei tassi di inquinamento derivanti dalle lavorazioni.
Per il ripristino dell'efficienza e per l'adozione degli aggiornamenti tecnologici di cui al comma precedente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve assegnare i termini per l'inizio e per il completamento dei lavori da compiere, tenendo conto dell'entità dei lavori stessi e, in caso di sostituzione o di modifica di impianti, dello stadio di ammortamento di questi.
Nel caso di sostituzione o di modifica di impianti o di processi lavorativi, l'assegnazione dei termini di adempimento segue l'approvazione del relativo progetto tecnico che l'impresa concessionaria è tenuta a presentare, su richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 19 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303. Il Ministero predetto assegna un congruo termine per la presentazione del progetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-29;518#art-4