Art. 5

In vigore dal 20 nov 1975
Scaduti i termini indicati nel terzo e quarto comma del precedente , senza che l'impresa concessionaria abbia adempiuto alle prescrizioni, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, previa diffida a provvedere rivolta all'impresa stessa con prefissione di un termine adeguato, adotta, di concerto con il Ministro per le finanze, i provvedimenti opportuni, in essi comprese sia la sospensione dell'esercizio parziale o totale degli impianti, sia la revoca della concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-04-29;518#art-5

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