Art. 6

In vigore dal 29 mar 1975
Nel primo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante istituzione della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora l'imposta sia applicata per decorso del decennio la dilazione di pagamento non può in nessun caso superare i tre anni".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;60#art-6

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