Art. 4

In vigore dal 5 apr 1975
Dopo l'art. 100-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1974, n. 116, è aggiunto il seguente articolo: Art. 100-sexies - Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno 1974. - L'imposta su reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle società e associazioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, in base alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 1975, sono riscosse, oltre che nei termini stabiliti dagli articoli 11, 13, 17 e 18, in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di novembre 1975 e febbraio 1976 o al giorno 10 dei mesi di febbraio ed aprile 1976 mediante iscrizione in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza rispettivamente entro il 15 dei mesi di settembre e dicembre 1975. Le imposte non iscritte, per qualsiasi motivo, nei ruoli principali di cui al precedente comma sono iscritte, senza la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza, in ruoli straordinari con scadenza non posteriore al giorno 10 del mese di aprile 1976. Per la iscrizione nei ruoli speciali delle somme di cui al secondo comma dell'art. 17, relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 1975, il termine ivi previsto è prorogato di un anno.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;60#art-4

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