Art. 2

In vigore dal 29 mar 1975
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: - nel secondo comma sono aggiunte le parole "e per gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali". Art. 22 - è aggiunto il seguente comma: "I redditi derivanti da prestazioni artistiche e professionali effettuate nel territorio dello Stato concorrono in ogni caso alla formazione del reddito complessivo imponibile".
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Art. 2 Norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 597, 598, 600 e 602, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, nonche' modificazione dell'art. 13 della legge 13 giugno 1952, n. 693. — Testo vigente | Portale Normativo