Art. 2
In vigore dal 29 mar 1975
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
- nel secondo comma sono aggiunte le parole "e per gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali".
Art. 22 - è aggiunto il seguente comma:
"I redditi derivanti da prestazioni artistiche e professionali effettuate nel territorio dello Stato concorrono in ogni caso alla formazione del reddito complessivo imponibile".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;60#art-2