Art. 5

In vigore dal 29 mar 1975
Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, recante disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: - nel primo comma le parole "entro il 31 marzo 1975" sono sostituite con le parole "entro il 30 aprile 1975". - nel primo comma le parole "entro il 31 marzo 1975" sono sostituite con le parole "entro il 30 aprile 1975". Nel secondo comma è aggiunto il seguente periodo: "Se l'ammontare dei ricavi non ha superato i trecento milioni di lire la mancata redazione del libro giornale e delle scritture ausiliarie cronologiche per l'anno 1974 non comporta applicazione delle norme relative alla omessa tenuta delle scritture contabili".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;60#art-5

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