Art. 6

In vigore dal 7 mag 1992
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 16 MARZO 1992, N. 268 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 1975 LEONE MORO - VISENTINI - COLOMBO - GUI - BUCALOSSI - SARTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1975 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 18

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;473#art-6

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