Art. 6
In vigore dal 7 mag 1992
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 16 MARZO 1992, N. 268
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 1975
LEONE
MORO - VISENTINI - COLOMBO - GUI -
BUCALOSSI - SARTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 18
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;473#art-6