Art. 3
In vigore dal 10 ott 1975
L'imposta di soggiorno, che la regione può stabilire in virtù della competenza prevista all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sostituisce l'imposta di cui al regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, e alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni. Fino a tale sostituzione, le percentuali stabilite dalle lettere a) e b) dell' della legge 4 marzo 1958, n. 174, in favore della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, riscosse in ciascuna provincia, vengono attribuite, ai sensi dell'ultimo comma del citato della legge numero 174/1958, alle provincie autonome.
La competenza primaria della regione in materia di contributi di miglioria rimane ferma con riguardo allo incremento di valore degli immobili derivante da tutte le opere pubbliche degli enti pubblici compresi nello ambito regionale nonché dall'introduzione o dal potenziamento di pubblici servizi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;473#art-3