Art. 5

In vigore dal 5 ott 1975
La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza continuano a concedere mutui alle province di Trento e di Bolzano per spese di investimento nell'esercizio delle proprie funzioni corrispondenti a quelle delle province di diritto comune.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;473#art-5

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