Art. 1

In vigore dal 7 mag 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'interno, per i lavori pubblici e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: . ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 16 MARZO 1992, N. 268

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;473#art-1

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