Art. 4

In vigore dal 5 ott 1975
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni provvede il regolamento interno del consiglio regionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 marzo 1975 LEONE MORO - GUI - COLOMBO - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1975 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 8
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;470#art-4

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