Art. 1
In vigore dal 5 ott 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio del Ministro;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, il tesoro e le finanze;
Decreta:
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Presso il consiglio regionale è istituito l'organo regionale di riesame dei bilanci, dei provvedimenti di variazione del bilancio, delle autorizzazioni all'esercizio provvisorio del bilancio e dei rendiconti finanziari della regione che non hanno ottenuto il voto favorevole, espresso separatamente, delle maggioranze dei consiglieri della provincia di Trento e della provincia di Bolzano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Esso è nominato, all'inizio di ogni legislatura, dal presidente del consiglio regionale e si compone di tre cittadini elettori del consiglio regionale, ma estranei allo stesso.
Dei tre membri due sono designati, uno per ciascuno, dalla maggioranza dei consiglieri eletti nella provincia di Trento e dalla maggioranza dei consiglieri eletti nella provincia di Bolzano, mentre il terzo, con funzioni di presidente, è designato dai primi due entro trenta giorni dalle designazioni consiliari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;470#art-1