Art. 2
In vigore dal 5 ott 1975
L'organo regionale di riesame dei bilanci e dei rendiconti deve riunirsi, su convocazione del presidente del consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui si è verificata l'ipotesi contemplata dall'ultimo comma dell'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Ai lavori del collegio assiste in qualità di segretario e di consulente tecnico il capo della ragioneria generale della regione.
Per la validità delle sedute il collegio deve essere al completo.
Il collegio può prendere visione di qualsiasi atto e verbale relativi al tema da decidere e può approfondire la cognizione dei temi di dissenso sentendo direttamente la giunta regionale e singoli consiglieri regionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;470#art-2