Art. 3
In vigore dal 5 ott 1975
L'approvazione del bilancio è data dal collegio a maggioranza entro trenta giorni dalla prima seduta. Il collegio può modificare il disegno di legge in discussione, salvo quanto disposto dall'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-03-28;470#art-3