Art. 5
In vigore dal 1 apr 1975
Fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi numeri degli stessi ed i settimanali di cui all', le stampe periodiche e non periodiche, di peso non superiore a 100 grammi, che per qualunque ragione non abbiano potuto essere recapitate o che siano state respinte dai destinatari al momento della consegna, non sono restituite ai mittenti, salvo che i medesimi ne abbiano preventivamente richiesto la restituzione, impegnandosi a corrispondere la relativa tassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-24;38#art-5