Art. 8

In vigore dal 1 apr 1975
La commissione di cui al precedente articolo è composta dal direttore centrale per i servizi postali, che la presiede, da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero del tesoro, da tre funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da un rappresentante della Federazione nazionale stampa italiana, da un rappresentante della Federazione editori giornali, da un rappresentante dell'Unione stampa periodica italiana e da un rappresentante dell'Associazione nazionale vendite per corrispondenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore a direttore di sezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-24;38#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo