Art. 8
In vigore dal 1 apr 1975
La commissione di cui al precedente articolo è composta dal direttore centrale per i servizi postali, che la presiede, da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero del tesoro, da tre funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da un rappresentante della Federazione nazionale stampa italiana, da un rappresentante della Federazione editori giornali, da un rappresentante dell'Unione stampa periodica italiana e da un rappresentante dell'Associazione nazionale vendite per corrispondenza.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore a direttore di sezione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-24;38#art-8