Art. 10

In vigore dal 1 apr 1975
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 febbraio 1975 LEONE MORO - ORLANDO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1975 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 167
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