Art. 10
In vigore dal 1 apr 1975
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1975
LEONE
MORO - ORLANDO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 167
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-24;38#art-10