Art. 1

In vigore dal 1 apr 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'amministrazione postale telegrafica, e successive modificazioni; Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Riconosciuta l'opportunità di disciplinare alcune modalità del servizio delle stampe in abbonamento postale; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Le stampe periodiche, per essere ammesse alla tariffa ridotta prevista dall'art. 56 del codice postale e delle telecomunicazioni, oltre ai requisiti prescritti dalle norme di legge e di regolamento, devono rispondere alle condizioni e modalità indicate negli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-02-24;38#art-1

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Art. 1 Norme relative alla spedizione in abbonamento postale di stampe periodiche a tariffa ridotta. — Testo vigente | Portale Normativo