Art. 5
In vigore dal 19 set 1974
Il primo comma dell'art. 12 del regolamento di cui al precedente è sostituito dal seguente:
"Il presidente e gli altri componenti di cui all', lettere b), c), d), e) ed f), durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi in cui, durante il triennio, uno o più di essi vengano per qualsiasi ragione a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione mediante nomina ai sensi dei precedenti articoli, su nuova designazione da parte degli organi competenti".
L'ultimo comma dello stesso art. 12 è sostituito dal seguente:
"Il mancato intervento dei consiglieri di cui all', lettere d), e) ed f), a tre adunanze consecutive del consiglio o del comitato, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza dalla carica, da dichiararsi, su proposta del presidente e previa comunicazione all'interessato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-05;427#art-5