Art. 2

In vigore dal 19 set 1974
L' del regolamento indicato nel precedente è sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri per la gestione dell'Istituto, compresi quelli relativi all'attuazione delle provvidenze assistenziali, determina le direttive tecniche ed amministrative occorrenti, esercita tutte le altre attribuzioni demandate da leggi e regolamenti ed in particolare delibera: a) i bilanci preventivi e consuntivi; b) la nomina del direttore generale; c) il regolamento organico del personale; d) il regolamento amministrativo-contabile con la precisazione delle competenze dei vari organi; e) il piano annuale degli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidità di gestione di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, previa determinazione dei criteri direttivi generali relativi; f) l'acquisto, la costruzione, la alienazione e la permuta dei beni immobili o, nei limiti del piano di cui alla lettera e), di azioni di società immobiliari; g) l'accettazione delle eredità, delle donazioni e dei legati; h) le direttive al comitato esecutivo sull'attuazione delle forme di impiego che, nei casi previsti dalla lettera f) devono riguardare i singoli casi con indicazione dei criteri e dei limiti; i) su ogni altra questione portata al suo esame dal presidente anche su richiesta del comitato esecutivo o di un terzo dei consiglieri o del collegio sindacale. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere approvati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ai quali essi devono essere rimessi, corredati dalle relazioni degli organi di amministrazione e del collegio sindacale, rispettivamente entro il 30 novembre dell'anno precedente ed il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, cui essi si riferiscono. Le deliberazioni di cui alla lettera b) debbono essere approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; le deliberazioni di cui alla lettera e) devono essere approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; le deliberazioni di cui alle lettere c) e d) devono essere approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-05;427#art-2

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Art. 2 Modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667. — Testo vigente | Portale Normativo