Art. 4

In vigore dal 19 set 1974
L' del regolamento di cui al precedente è sostituito dal seguente: Il comitato esecutivo; a) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dal presidente sul funzionamento amministrativo e tecnico dell'Istituto; b) esprime parere sui bilanci da sottoporre al consiglio di amministrazione; c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del consiglio di amministrazione e con l'osservanza delle disposizioni di cui all' ed al successivo art. 14; d) delibera sulla stipulazione dei contratti, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione; e) decide in via definitiva sui ricorsi degli iscritti; f) delibera su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal consiglio di amministrazione con determinazione di criteri direttivi; g) delibera, in caso di urgenza, anche sugli argomenti di competenza del consiglio di amministrazione di cui ai punti f) e g) dell', con l'obbligo, per il presidente, di sottoporre le deliberazioni a ratifica del consiglio nella prima riunione successiva; h) esercita le altre attribuzioni demandate al comitato da leggi, decreti e regolamenti; i) nomina il personale e delibera sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari e sulla dispensa dal servizio degli impiegati, in conformità alle norme del regolamento organico del personale".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-05;427#art-4

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Art. 4 Modificazioni ed integrazioni al regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667. — Testo vigente | Portale Normativo