Art. 4
In vigore dal 19 set 1974
L' del regolamento di cui al precedente è sostituito dal seguente:
Il comitato esecutivo;
a) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dal presidente sul funzionamento amministrativo e tecnico dell'Istituto;
b) esprime parere sui bilanci da sottoporre al consiglio di amministrazione;
c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del consiglio di amministrazione e con l'osservanza delle disposizioni di cui all' ed al successivo art. 14;
d) delibera sulla stipulazione dei contratti, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione;
e) decide in via definitiva sui ricorsi degli iscritti;
f) delibera su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal consiglio di amministrazione con determinazione di criteri direttivi;
g) delibera, in caso di urgenza, anche sugli argomenti di competenza del consiglio di amministrazione di cui ai punti f) e g) dell', con l'obbligo, per il presidente, di sottoporre le deliberazioni a ratifica del consiglio nella prima riunione successiva;
h) esercita le altre attribuzioni demandate al comitato da leggi, decreti e regolamenti;
i) nomina il personale e delibera sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari e sulla dispensa dal servizio degli impiegati, in conformità alle norme del regolamento organico del personale".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-05;427#art-4