Art. 3

In vigore dal 19 set 1974
L' del regolamento di cui al precedente e sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente ogni due mesi nonché quando sia ritenuto necessario dal presidente o su richiesta di almeno otto dei suoi componenti o del collegio sindacale. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare deve essere diramato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti. Non è ammessa la delega. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-08-05;427#art-3

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