Art. 6
In vigore dal 12 nov 1974
Il presente decreto entra in vigore il 1 ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1 ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 maggio 1974
LEONE
RUMOR - MALFATTI - COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 25. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;418#art-6