Art. 2

In vigore dal 12 nov 1974
L'autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario è disposta, previo accertamento delle obiettive necessità, dal provveditore agli studi: a) fino a 20 ore mensili per il personale direttivo di istituti e scuole con un numero di classi non superiore a 10, nonché per il personale direttivo di istituzioni educative la cui popolazione non supera i 250 allievi; b) fino a 25 ore, mensili per il personale direttivo di istituti e scuole con un numero di classi superiore a 10, nonché per il personale direttivo di istituzioni educative la cui popolazione è superiore ai 250 allievi; c) fino a 30 ore mensili per il personale direttivo di istituti e scuole con un numero di classi superiore a 20, nonché per il personale direttivo di istituzioni educative la cui popolazione è superiore ai 500 allievi. I limiti di orario di cui sopra possono essere aumentati di 2 ore: per ogni classe di doposcuola o a funzionamento serale; per ogni corso integrativo, sperimentale, di perfezionamento o post-diploma; per l'attività di educazione popolare o permanente; per altre attività comprese nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. Nelle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano attività per la realizzazione della scuola a tempo pieno, officine, laboratori o reparti di lavorazione, convitti annessi o aziende, nonché nelle istituzioni educative presso le quali funzionano scuole statali, i limiti precedenti possono essere ulteriormente aumentati di 20 ore mensili. La misura oraria del compenso per le suddette prestazioni straordinarie è stabilita secondo i criteri previsti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni. Il compenso stesso è corrisposto solo per prestazioni debitamente autorizzate ed effettivamente rese. Le ore retribuibili di lavoro straordinario per ciascun dipendente non possono superare, comunque, le 60 ore mensili e la relativa spesa complessiva non potrà superare la somma pari al corrispettivo di 35 ore mensili per ciascuna unità di personale. Per gli ispettori tecnici il limite massimo delle ore retribuibili è stabilito in 30 ore mensili. Il personale direttivo ed ispettivo che, in base a norme di legge, presti servizio presso uffici dell'amministrazione scolastica o di altre amministrazioni statali, o presso enti pubblici, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni per lavoro straordinario entro i limiti stabiliti per il personale dei predetti uffici e la relativa spesa è a carico dell'amministrazione che l'utilizza. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario debitamente autorizzato è subordinata al rilascio da parte dei singoli interessati di una dichiarazione nella quale si attesta sotto la propria responsabilità la effettiva prestazione del lavoro stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;418#art-2

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