Art. 1
In vigore dal 12 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;
Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione;
Decreta:
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Per corrispondere alle effettive esigenze connesse al crescente sviluppo della scuola, in relazione anche all'impegno per la partecipazione agli organi collegiali, all'organizzazione di attività collaterali a quelle delle scuole od istituzioni educative ed alla organizzazione dei rapporti con le famiglie degli alunni, il personale direttivo, compreso quello incaricato, delle scuole materne ed elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, degli istituti e scuole speciali statali può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza al normale orario di servizio, anche in deroga alle norme vigenti, secondo i criteri e le modalità indicati nel successivo .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;418#art-1