Art. 3
In vigore dal 12 nov 1974
Fino a quando non saranno istituiti i circoli didattici di scuola materna, ai direttori delle scuole elementari, nel cui circolo funzionino scuole materne statali, è corrisposto, in aggiunta a quanto previsto dal precedente , un compenso per lavoro straordinario nel limite di ulteriori 10 ore mensili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;418#art-3