Capo II
Art. 74
Organo competente a disporre l'assegnazione provvisoria e durata dell'assegnazione provvisoria
In vigore dal 12 nov 1974
Organo competente a disporre l'assegnazione
provvisoria e durata dell'assegnazione provvisoria
L'assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico.
Con la stessa ordinanza di cui all' il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-74