Capo II

Art. 73

Assegnazioni provvisorie di sede

In vigore dal 12 nov 1974
Il personale direttivo e docente delle scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, delle scuole secondarie superiori e degli istituti d'arte e dei licei artistici, che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento. Può essere altresì presentata domanda di assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini stabiliti. Le assegnazioni provvisorie di sede sono disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno scolastico. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. L'assegnazione provvisoria degli insegnanti elementari in soprannumero da una provincia ad altra provincia può essere disposta soltanto per compensazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-73

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