Capo II

Art. 76

Passaggi di cattedra per situazioni particolari

In vigore dal 12 nov 1974
Nei casi di modifica di ordinamenti scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materia o di gruppi di materie non più previste o comunque diversamente denominate o raggruppate; sono assegnati dal Ministro per la pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o gruppo di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed economico in godimento. Su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione il Ministro per la pubblica istruzione può disporre la frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e qualificazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-76

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