Art. 74 · Organo competente a disporre l'assegnazione provvisoria e durata dell'assegnazione provvisoria
Capo II

Art. 74

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Organo competente a disporre l'assegnazione provvisoria e durata dell'assegnazione provvisoria

In vigore dal 12 nov 1974
Organo competente a disporre l'assegnazione provvisoria e durata dell'assegnazione provvisoria L'assegnazione provvisoria è disposta dal provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico. Con la stessa ordinanza di cui all' il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-74