Capo V

Art. 48

Bandi di concorso e commissioni esaminatrici

In vigore dal 12 nov 1974
I concorsi di cui al precedente articolo sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-48

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