Capo V

Art. 52

Rinvio

In vigore dal 12 nov 1974
Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente capo, valgono le norme degli articoli contenuti nei capi I, II, III e IV del presente titolo e, limitatamente alle scuole in lingua tedesca e alle scuole delle località ladine, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-52

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