Capo IV

Art. 44

Esclusioni

In vigore dal 12 nov 1974
Nei limiti di cui al successivo , sono esclusi dai concorsi a posti, del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione, oltre coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-44

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo