Capo IV

Art. 43

Graduatorie

In vigore dal 12 nov 1974
Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame o il colloquio con la votazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli. A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-43

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