Titolo V

Art. 110

Dimissioni dall'impiego

In vigore dal 12 nov 1974
Il personale di cui al presente decreto può dimettersi dall'impiego. Le dimissioni presentate per iscritto decorrono normalmente dal 1° ottobre successivo a quello in cui sono state presentate. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del personale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-110

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