Titolo V
Art. 110
Dimissioni dall'impiego
In vigore dal 12 nov 1974
Il personale di cui al presente decreto può dimettersi dall'impiego. Le dimissioni presentate per iscritto decorrono normalmente dal 1° ottobre successivo a quello in cui sono state presentate.
Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-110